Possono richiedere l’attestazione di regolarità del soggiorno i cittadini dell’Unione Europea iscritti all’Anagrafe da meno di 5 anni, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno richiesti dal D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.
Possono richiedere l’attestazione di soggiorno permanente i cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale.
L’istanza deve essere presentata all’ufficio Anagrafe del Comune.
Nel caso di richiesta di attestazione di regolarità del soggiorno occorre allegare all’istanza:
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità;
- documentazione inerente i motivi del soggiorno.
Nel caso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente sono necessari in alternativa:
- certificato di iscrizione all’INPS;
- busta paga recente;
- ricevuta di versamento dei contributi all’INPS;
- contratto di lavoro contenente i numeri identificativi INPS e INAIL;
- comunicazione all’INAIL preventiva rispetto all’inizio dell’attività lavorativa contratto di lavoro.
Nel caso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo sono necessari in alternativa:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- attestazione di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di attività libero professionale è necessario il certificato di iscrizione al relativo albo.
Nel caso di iscrizione per motivi di istruzione e/o formazione:
- documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
- polizza di assicurazione sanitaria di durata almeno annuale che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
- estratto conto dal quale risulti la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno o idonea documentazione dalla quale risulti tale disponibilità o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il possesso delle risorse economiche.
L’importo da prendere come riferimento è il seguente: € 5.349,89 (per il richiedente da solo o con un familiare).Nel calcolo del reddito si deve tener conto di ulteriori entrate dei familiari conviventi.
Nel caso di religiosi:
- dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;
- dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
Nel caso di minori non accompagnati:
- provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile che dispone l’affidamento o la tutela del minore;
- documento di identità del tutore o affidatario.
Nel caso di soggiorno per altri motivi:
- polizza di assicurazione sanitaria di durata almeno annuale che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
- estratto conto dal quale risulti la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno nella misura sopra indicata o idonea documentazione dalla quale risulti tale disponibilità o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il possesso delle risorse economiche.
Familiari comunitari di cittadini comunitari: deve essere presentata la documentazione tradotta e legalizzata dalla quale risulti la qualità di familiare.
Nel caso di richiesta di attestazione di soggiorno permanente occorre allegare all’istanza:
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità;
- estratto conto previdenziale INPS;
- precedente attestazione di regolarità del soggiorno (se in possesso).
Cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente.
Chi può richiedere le attestazioni
Oltre ai cittadini dell’Unione Europea, può richiedere le attestazioni chi proviene dai seguenti Stati:
- Islanda
- Liechteinstein
- Norvegia
- Svizzera
- San Marino
- Principato di Monaco
- Principato di Andorra
- Città del Vaticano.
Modalità e costi per il rilascio
L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Costi:
– una marca da bollo da €16,00 necessaria per la presentazione dell’istanza (N.B. la marca deve essere acquistata dall’utente prima di presentarsi allo sportello)
– una marca da bollo da €16,00 e 52 centesimi per i diritti di segreteria da presentare direttamente allo sportello anagrafico al momento del ritiro dell’attestazione di soggiorno
Modalità di richiesta
E’ necessario fissare un appuntamento telefonando allo 02/9810092 int. 2.
La richiesta può essere unica per genitore e figlio minore.
NB: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.
Note
*Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all’estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Tutti le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Pesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/
Normativa di riferimento:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30!vig=
** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell’Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all’articolo 2, comma che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Cittadini Britannici e la Brexit
Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit)
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’U.E., è stato sottoscritto un Accordo di Recesso, con il quale sono stati definite le procedure anagrafiche per l’iscrizione del cittadini britannici nell’anagrafe italiana.Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla “Brexit”, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Questo accordo apre un periodo transitorio previsto, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2020.
Durante questa transizione le parti dovranno concordare il futuro accordo definitivo,mentre nel frattempo le norme dell’Unione Europea in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continueranno quindi ad applicarsi anche ai cittadini britannici in Italia.
Ai cittadini britannici (e ai loro familiari) si continuano quindi ad applicare fino al 31 dicembre 2020 le previsioni relative al soggiorno e all’iscrizione anagrafica proprie dei cittadini comunitari(Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.).
L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’Accordo di recesso consentiranno quindi ai cittadini britannici in Italia di godere dei diritti previsti da tale accordo (parte II), dopo che sarà concluso il periodo di transizione, quando invece per chi non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione si applicheranno le previsioni dell’eventuale futuro accordo.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi sono due ipotesi possibili per chi risiede già o risiederà prima di fine anno nel nostro paese:
- Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020: i cittadini interessati potranno recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e chiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica;
- Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo (quindi il 31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora. A seguito dell’iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.