Ufficio di competenza
L’autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all’originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. L’autentica è riportata dal pubblico ufficiale autorizzato in calce alla copia.
Nei casi in cui l’interessato debba presentare a Pubbliche Amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio siano conformi all’originale. Tale dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
– Semplificazione – Modalità alternative all’autenticazione
L’interessato può dichiarare che la copia di un documento è conforme all’originale rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione in calce alla copia stessa, sottoscritta dall’interessato di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure, una volta sottoscritta trasmessa via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato insieme alla fotocopia del documento d’identità oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica all’Amministrazione procedente.
Gli atti o documenti che non hanno necessità dell’autentica di copia da parte del pubblico ufficiale sono:
•copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione;
•copia di una pubblicazione, titolo di studio o di servizio;
•copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Per ottenerla occorre presentarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe con gli originali e le copie da autenticare
In quanto tempo
Da immediato a qualche giorno, a seconda del numero di pagine da autenticare.
CHE COSA OCCORRE E QUANTO COSTA:
Dopo una richiesta verbale al funzionario incaricato, il richiedente dovrà portare:
– il documento originale e la fotocopia da autenticare;
– una marca da bollo da € 16,00 e diritti di segreteria da euro 0,52 ogni 4 pagina (se non esente da bollo per espressa previsione di legge, l’elenco degli atti e scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo sono inclusi nell’allegato B del D.P.R. n. 642 del 26 Ottobre 1972);
– € 0,26 per diritti di segreteria ogni 4 pagine se esente da bollo
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, art. 18.
- Circolare Ministero Interni n. 9 del 26.02.2004 relativa ai criteri interpretativi dell’art. 18, comma 2°, del DPR 445/2000