DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
UFFICIO DI COMPETENZA
Ufficio anagrafe
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino maggiorenne che attesta stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Il funzionario incaricato riceve la stesura della dichiarazione che viene sottoscritta dal cittadino in sua presenza e procede alla sua autenticazione.
Quindi non possono essere riportate nella dichiarazione d’atto notorio informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati. In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio
Le dichiarazioni sostitutive devono essere obbligatoriamente accettate da:
•amministrazioni pubbliche
•servizi pubblici quali le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, le aziende municipalizzate, l’Enel, le poste ( ad eccezione del servizio bancoposta), la rai, le ferrovie dello stato, la Telecom, le autostrade, ecc.
I tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da cittadini dell’Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero
Le responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino é responsabile di tutto ciò che dichiara. Le amministrazioni effettuano controlli, anche a campione sulla corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni. Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo, se non costituiscono falsità, comportano la sospensione del procedimento, fino alla loro rettifica o integrazione.
La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate causa l’immediato decadimento dei benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
L’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha stabilito che non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l’interessato apponga la propria firma direttamente davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o, in alternativa trasmetterli allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento di identità non scaduto all’istanza già firmata in precedenza.
Per quanto riguarda le successioni, l’esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B del DPR 642 , ‘uso successione’, si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate ; è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici , le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio“ uso successione” vanno in bollo.
CHE COSA OCCORRE:
Il cittadino deve essere maggiorenne e deve presentarsi personalmente allo Sportello munito di:
- documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente compilata.
IN QUANTO TEMPO
Immediato (art.2 comma 2 legge 7/8/1990 n.241)
QUANTO COSTA
Eventuali marche da bollo (E.16,00) dovranno essere acquistate previamente presso tabaccherie con servizi di Lottomatica.
Diritti di segreteria da Euro 0,52 (se in esenzione da bollo, solo diritti di segreteria da Euro 0,26)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28.12.2000, n.445