Introduzione
L’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, in vigore dal 31 gennaio 2018, regolamenta le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”.
La Legge prevede che ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, possa esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche.
La Legge 219 prevede anche la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario, che accetta la nomina mediante sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle stesse, è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Le DAT possono essere redatte per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente ad un ufficiale di stato civile del Comune di residenza (solo presso gli uffici comunali, la legge non prevede che l’ufficiale si rechi presso indigenti che non possano recarsi personalmente presso gli uffici). L’ufficiale di stato civile provvede a registrare l’avvenuto deposito in apposito registro ordinato cronologicamente e ad assicurare l’adeguata conservazione delle DAT in conformità ai principi di riservatezza dei dati.
L’ufficiale di Stato Civile pertanto può ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente e dallo stesso firmate in originale. L’ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della DAT né può fornire indicazioni o informazioni in merito al contenuto ma deve limitarsi ad accertare l’identità e la residenza del consegnante, ritirare le DAT in originale, registrarle e consegnare al dichiarante ricevuta di avvenuta registrazione da apporsi a copia delle DAT. Le DAT sono modificabili e revocabili in ogni momento con le stesse modalità.
A partire dal 1 febbraio 2020 è operativa la Banca Dati Nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della Salute, alla quale solo le autorità sanitarie possono accedere direttamente, in cui viene depositata una copia digitale di ogni DAT.
Anche per le DAT presentate prima di tale data, l’Ufficio ha provveduto ad inserirne una copia, in ottemperanza degli obblighi normativi.
Tutte le dichiarazioni resteranno nella banca dati, anche per scopi statistici, fino a 10 anni dopo il decesso del disponente.
Nel caso non si desideri il mantenimento della propria DAT nella suddetta banca dati o per qualsiasi altra azione di tutela della Privacy del Disponente o del Fiduciario, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, si ha il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la cancellazione di copia della DAT, ove non già utilizzata per scelte terapeutiche, indicando comunque dove la DAT è reperibile (indirizzo del Comune);
- chiedere al Ministero della Salute l’accesso ai propri dati personali nonché la rettifica o cancellazione degli stessi ove non già utilizzati per scelte terapeutiche;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo;
I diritti di cui sopra possono essere esercitati mediante richiesta scritta inviata a:
“Ministero della Salute – Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – viale Giorgio Ribotta, n. 5 – 00144 Roma”
o all’indirizzo mail: direzionesistemainformativo@sanita.it,
ovvero tramite PEC a: “DGSI@postacert.sanita.it“.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo mail: “rpd@sanita.it“.
Come fare
In considerazione della delicatezza della materia, i residenti nel Comune di Casalmaiocco che vogliano depositare le proprie DAT in Comune possono farlo solo su appuntamento. E’ possibile fissare un appuntamento scrivendo a demografici@comune.casalmaiocco.lo.it e indicando i propri recapiti telefonici per essere ricontattati o telefonando al numero 02/9810092 int. 2
Cosa serve
Le DAT depositate in Comune sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
All’appuntamento il Disponente dovrà recarsi personalmente presso l’Ufficio di Stato Civile (la presenza del fiduciario, che ha accettato sottoscrivendo la DAT, non è richiesta) e portare con sé:
- c(allegato) sottoscritto sempre dal disponente e anche dal fiduciario nel caso si desideri l’inserimento nella Banca Dati Nazionale;
- le Disposizioni Anticipate di Trattamento sottoscritte in originale (unica copia) con tutti i dati anagrafici personali e dell’eventuale fiduciario, regolarmente firmate. Non esiste un modello di DAT ufficiale. Il disponente può scegliere di utilizzarne uno, che soddisfi le proprie indicazioni di volontà, tra quelli reperibili in intenet, o scriverla in proprio;
- documento d’identità e tessera codice fiscale personali in originale da portare con se per il riconoscimento;
- fotocopia del documento d’identità e del Codice Fiscale del Fiduciario (se nominato).
Il disponente riceverà una copia ufficiale con l‘apposizione del numero di repertorio che attesta l’avvenuto deposito.