UFFICIO DI COMPETENZA
Ufficio di Stato Civile
E’ il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo pubblica l’intenzione degli sposi con l’affissione in apposito spazio della casa comunale.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
In caso di matrimonio religioso CATTOLICO i documenti acquisiti d’ufficio dovranno essere consegnati dagli interessati al parroco, che rilascerà la richiesta di pubblicazioni da effettuare alla casa comunale.
Se il rito si svolge in altra forma religiosa che non sia Cattolica è necessaria copia del Decreto di nomina di chi celebrerà il matrimonio.
Per gli stranieri (comunitari ed extracomunitari) sono necessari:
– la dichiarazione di nulla osta, prevista dall’art. 116 del C.C., rilasciata in Italia dall’autorità diplomatica (consolato o Ambasciata) del proprio Paese presente in Italia.
Tale nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura di Milano, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria).
– un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
Nel caso i futuri sposi siano minori di età il matrimonio è consentito purché abbiano compiuto 16 anni e previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori.
STRUMENTI DI TUTELA RICONOSCIUTI A FAVORE DELL’INTERESSATO:
Ricorso all’A.G.O. nei modi e termini previsti dal C.P.C. ex art. 7 e 95 dpr 396/2000 e 98 C.C.
NOME DEL SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO (in caso di inerzia) IL POTERE SOSTITUTIVO:
Segretario Comunale pro-tempore
tel: 02/9810092
CHE COSA OCCORRE:
I futuri sposi devono:
– aver compiuto la maggiore età (salvo minori emancipati);
– essere liberi di stato;
– per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.
Compilare l’apposito modulo di richiesta di pubblicazione e consegnarlo all’Ufficiale di Stato Civile.
QUANTO TEMPO
Le Pubblicazioni di Matrimonio sono pubblicate all’Albo del Comune per otto giorni consecutivi e richieste, altresì all’eventuale Comune di residenza dell’altro sposo. Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione senza che siano stati presentati reclami l’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio concordatario o il nulla osta al matrimonio da consegnare al comune scelto per la celebrazione nel caso di matrimonio civile: da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio che dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali la pubblicazione perde di validità.
Rapporti patrimoniali tra i coniugi:
In difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni, così come previsto dagli articoli 177 e successive modifiche del Codice Civile.
Dal 20/09/1975, a norma della L. 19/05/75 n. 151, le coppie che contraggono matrimonio:
- se vogliono la comunione dei beni non debbono fare niente, il silenzio fa scattare automaticamente il nuovo regime di comunione dei beni;
- se vogliono la separazione dei beni all’atto della celebrazione del matrimonio con rito civile, debbono dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile la volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni;
- in base all’articolo 30 della Legge n.218 del 1995, i coniugi possono anche scegliere di essere regolati dalla legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza.
Nell’ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.
Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria, (separazione/comunione dei beni), e devono depositare l’atto presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perché venga annotato sull’atto di matrimonio.
QUANTO COSTA
L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo (Euro 16,00) e qualora debba essere affisso in un altro Comune è necessaria un’ulteriore marca da bollo.
VALIDITA’ DEL DOCUMENTO
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano. Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto. Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.