28
Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina per le richieste di residenza per chi proviene da altro Comune, dall’estero e per i cambi di indirizzo all’interno del Comune stesso. Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data, dovranno applicarsi le disposizioni semplificative che danno la possibilità al cittadino di scegliere la modalità di trasmissione della richiesta:
- presentandosi all’ufficio Anagrafe
- inviando una raccomandata indirizzata a Comune di Casalmaiocco –Piazza San Valentino, 1 26831 CASALMAIOCCO;
- via fax, utilizzando esclusivamente il numero 02/9810667;
- e-mail: demografici@comune.casalmaiocco.lo.it
- In tal caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale oppure la dichiarazione, recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante devono essere acquisite mediante scanner;
- con posta elettronica certificata (PEC) attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente all’indirizzo di pec: comune.casalmaiocco@pec.it
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare, i dati della patente e del libretto di circolazione dei veicoli se in possesso.
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela; nel caso si trasferisca uno solo dei genitori insieme al figlio minore occorre l’assenso dell’altro genitore.
Se si chiede la residenza presso un nucleo familiare pre-esistente occorre fare firmare la dichiarazione di assenso ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo famigliare predetto.
Al momento della richiesta, le persone che non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela, coabitanti nella stessa unità immobiliare, dovranno – sul modulo dichiarazione di assenso – dichiarare e sottoscrivere se intendono:
- costituire un unico nucleo familiare in ragione dell’esistenza di vincoli affettivi;
oppure
- costituire distinti nuclei familiari in ragione dell’assenza di vincoli affettivi.
ATTENZIONE
Il D.L. 28/03/2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, convertito in Legge 23.05.2014, n. 80 all’art 5 prevede che: ”Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.”
Con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell’abitazione ma anche dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l’alloggio è occupato legittimamente.
Pertanto tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all’interno del Comune di Casalmaiocco hanno l’obbligo di dimostrare al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, che sono autorizzati ad occupare l’alloggio con un titolo valido producendo, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc. ) anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario e in caso di sublocazione anche con una dichiarazione del conduttore.
In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Requisiti
Avere la dimora abituale nel territorio comunale, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione.
Quando fare la richiesta
La richiesta di residenza e il cambio di indirizzo vanno presentati nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune.
Chi può rendere la dichiarazione
Ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Documentazione da presentare
- istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
- codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
- titolo di occupazione dell’alloggio
Tempi del procedimento
La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione.
Entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, verrà registrato il nuovo indirizzo in anagrafe come da dichiarazione.
L’ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la variazione anagrafica mediante la Polizia Locale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la variazione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).
Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà posto nella posizione anagrafica precedente alla richiesta di cambiamento di abitazione.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Procedimenti collegati
In seguito alla modifica dell’art. 94 del Codice della Strada, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) in data 09.10.2020 ha emanato la circolare n.27972/2020 con la quale è stato definito quanto segue:
- la variazione di residenza viene registrata ESCLUSIVAMENTE nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV)
- il tagliando da applicare sul documento di circolazione NON viene più inviato al cittadino
- il cittadino può scaricare dal Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) , previa registrazione, l’ATTESTAZIONE CONTENENTE I DATI DI RESIDENZA da esibire in caso di necessità
CIRCOLARE PROTOCOLLO 27972_del_09-10-2020_MIT.pdf
Costi del servzio
Nessun costo
Norme di riferimento
- Decreto Legge 47/2014
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
- Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.