L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per:
-
la separazione consensuale;
-
il divorzio;
-
la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
A chi si rivolge
- siano entrambi d’accordo;
- non abbiano in comune:
- figli minorenni;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- accordi di trasferimento patrimoniale;
- non debbano stabilire accordi di trasferimento patrimoniale, salvo l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Se non vi sono le condizioni sopra riportate il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni ed è necessario rivolgersi a un avvocato.
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
Accedi al servizio
Qualora il Comune di Casalmaiocco sia quello:
- di iscrizione dell’atto di matrimonio, e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio,
- in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero,
- di residenza di uno dei coniugi,
per tutte le informazioni presentarsi all’ufficio di Stato Civile previo appuntamento:
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telefonando al numero 029810092 int. 2
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o inviando un’email a demografici@comune.casalmaiocco.lo.it
Le parti devono compilare il modello di dichiarazione indicando tutte le informazioni necessarie per avviare il procedimento. I moduli relativi alle possibili casistiche sono in allegato
Tale modello debitamente sottoscritto da entrambi i richiedenti deve essere trasmesso all’ufficio di Stato Civile del Comune alla seguente mail: demografici@comune.casalmaiocco.lo.it con allegato un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di Stato Civile di volersi separare o divorziare.
Al primo incontro l’ufficiale di Stato Civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni, per confermare l’accordo.
Al secondo appuntamento l’ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.
Normativa di riferimento
- L’art. 12 della Legge n. 162/2014
- Legge n. 898 dell’1.12.1970 e successive modificazioni.
- D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.
- D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento di stato civile).
- Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.